Informativa per il trattamento dei dati personali
Informativa sui cookie
Attestazione “di conformità” obbligatoria per i contratti di locazione a canone concordato
(RM 31/E del 20.04.2018 e nota MIT n.1380 del 6.02.201
La risoluzione ministeriale n.31/E del 20.04.2018 ha precisato che, per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” (cioè quelli stipulati senza l’assistenza delle associazioni di categoria proprietari/inquilini), l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, quali ad esempio l’aliquota della cedolare secca al 10% o la riduzione della base imponibile del canone di locazione ai fini irpef e imposta di registro.
L’attestazione non risulta necessaria, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, né per i contratti di locazione stipulati prima del 30 marzo 2017 (cioè prima dell’entrata in vigore del decreto del 16.01.2017) né per quelli stipulati successivamente a tale data, nei comuni ove non risultino ancora in vigore Accordi territoriali in base al citato DM 16.01.2017.
In altre parole, tale documento risulta necessario esclusivamente nei comuni ove siano stati sottoscritti Accordi territoriali in base al DM 16.01.2017 e per contratti di locazione stipulati dal 31 marzo 2017.
L’attestazione in questione deve essere rilasciata prima della registrazione del contratto di locazione.
Si fa presente, per quanto riguarda la ripartizione delle spese relative al rilascio dell’attestazione di conformità del contratto, che la stipula di un contratto di locazione a canone concordato permette il riconoscimento di agevolazioni fiscali a favore di entrambe le parti:
per il proprietario:
in caso di opzione per la cedolare secca, l’aliquota è ridotta al 10%
senza opzione per la cedolare secca:
il reddito imponibile ai fini irpef è ulteriormente ridotto del 30% (= si dichiara il 66,50% del canone di locazione)
per l’imposta di registro, la base imponibile è ridotta del 30%
ai fini IMU l’imposta è ridotta al 75%
per l’inquilino:
se costituisce abitazione principale, lo stesso può fruire della detrazione di € 495,80 o € 247,90 se il proprio reddito complessivo non supera, rispettivamente, € 15.493,71 o € 30.987,41
senza opzione per la cedolare secca da parte del proprietario, la base imponibile dell’imposta di registro è ridotta del 30%.
uppi torino, uppi orbassano, uppi rivoli, uppi nichelino, uppi moncalieri, uppi
Informativa per il trattamento dei dati personali
Informativa sui cookie